Wistleblowing

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Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 24/2023, SOMOTER ha adottato un sistema di segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o europee. Non possono essere oggetto di segnalazione questioni legate ad un interesse personale del segnalante, in materia di sicurezza e difesa nazionale o relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria (es. riciclaggio, terrorismo, ecc.).

Per tutte le segnalazioni sarà garantita la riservatezza dell’identità del segnalante e le tutele previste contro eventuali ritorsioni (obbligo di riservatezza, divieto di atti ritorsivi, limitazione della responsabilità del segnalante).

Dette tutele si estendono anche alle categorie indicate dal decreto (c.f. facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavori, enti di proprietà del segnalante).

Canale di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere avanzate mediante:

a) Lettera cartacea raccomandata a./r. in busta chiusa indirizzata all’Organismo di Vigilanza.

La lettera cartacea di segnalazione della violazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • descrizione violazione, comprensiva per quanto possibile di luogo, data e personale coinvolto;
  • eventuali prove documentali o allegati, se disponibili;
  • nominativo, recapito postale e firma del whistleblower, se sceglie di non rimanere anonimo.

Alla segnalazione verrà dato seguito entro sette giorni dalla sua notifica, mediante l’invio di un avviso di ricezione al recapito postale indicato.

b) Incontro con l’Organismo di Vigilanza 

La richiesta di appuntamento con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, anche per procedere ad una eventuale segnalazione orale in materia di whistleblowing, può essere effettuata mediante lettera cartacea o mezzo mail all’indirizzo odv@somoter.it

Ai fini della garanzia di riservatezza del segnalante, si consiglia di non riportare la segnalazione nella richiesta di appuntamento con l’Organismo di Vigilanza, ma di procedere con la segnalazione solo nel corso dell’incontro.

Alla richiesta di appuntamento verrà data risposta entro sette giorni dalla ricezione della richiesta cartacea o mail, proponendo una data per l’incontro nel minor tempo tecnico possibile e comunque non oltre entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di incontro.

c) Segnalazione in forma orale

La segnalazione può essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle linee telefoniche in uso a SOMOTER. Nel corso della telefonata il segnalante dovrà fornire i dati indicati al precedente punto a).

In questo caso, la registrazione della segnalazione verrà trasmessa all’OdV che la tratterà alla stregua di una comunicazione cartacea.

L’Organismo di Vigilanza fornirà riscontro al segnalante sull’accettazione della segnalazione quale “whistleblowing” in accordo alla relativa normativa (D.Lgs. 23/2023 e s.m.i.) nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro tre mesi dall’incontro.

Canale di segnalazione esterna

Nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023 è possibile ricorrere a segnalazione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), segnalazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 6 del decreto, ciò potrà avvenire nei seguenti casi:

  1. a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. d)  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Si può ricorrere a tale procedura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito